PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce il valore delle iniziative volte a migliorare la condizione culturale dei cittadini di qualsiasi età e ne promuove la realizzazione; favorisce, altresì, la costituzione e lo sviluppo dei soggetti che portano avanti tali iniziative.
      2. Nell'ambito dell'attività di educazione permanente delle persone adulte e anziane, lo Stato riconosce e promuove il ruolo svolto dalle università della terza età.

Art. 2.

      1. Lo Stato sostiene, nel rispetto dei compiti e delle funzioni assegnati in materia alle regioni e agli enti locali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, l'attività delle università della terza età. A tale fine, alle università della terza età sono estese le agevolazioni previste per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale dagli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni.

Art. 3.

      1. Le università della terza età sono ammesse a usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 2 a condizione che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 4 e previa iscrizione in appositi albi istituiti dalle regioni.
      2. Le università della terza età danno comunicazione dell'inizio delle loro attività entro un mese alla direzione regionale delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze nel cui ambito territoriale si

 

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trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale comunicazione è effettuata entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge da parte dei soggetti che alla predetta data già svolgono l'attività di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 4.

      1. Per accedere ai benefìci di cui all'articolo 2, nonché al fine di assicurare livelli omogenei di servizi sul territorio nazionale e fatta salva l'autonoma disciplina delle regioni, le università della terza età devono possedere i seguenti requisiti:

          a) essere costituite con atto scritto e avere uno statuto;

          b) operare senza fini di lucro;

          c) perseguire esclusivamente l'attività dell'educazione degli adulti e degli anziani;

          d) svolgere un'attività strutturata da almeno due anni;

          e) disporre, per lo svolgimento delle proprie attività, di strutture idonee e di docenza qualificata.

      2. L'accesso alle agevolazioni di cui alla presente legge per le attività proposte e realizzate dalle università della terza età è subordinato alla programmazione operata dalle singole regioni, relativamente all'offerta formativa annuale. Le regioni individuano i criteri sui quali le università della terza età devono basare la qualità culturale dei programmi educativi, la preparazione dei docenti e la didattica. Alle regioni spettano, altresì, l'accertamento e la verifica, con cadenza periodica, della rispondenza ai predetti criteri.

Art. 5.

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni

 

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comunicano al Ministero dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati delle università della terza età iscritte ai rispettivi albi; le agevolazioni decorrono dal semestre successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione.

Art. 6.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.